Disciplina ECM per professionisti sanitari cancellati e/o reiscritti all'Ordine
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) informa che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha introdotto specifiche disposizioni in materia di obbligo formativo ECM per i professionisti sanitari che procedono alla cancellazione e/o successiva reiscrizione presso il proprio Ordine professionale.
Di seguito si riportano le indicazioni stabilite dalla CNFC.
Cancellazione dall’Albo
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Se la cancellazione avviene entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’obbligo ECM non sussiste per l’anno in corso.
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Se la cancellazione avviene dopo il 30 giugno, l’obbligo ECM per l’anno in corso permane.
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La cancellazione decorre dalla data della delibera dell’Ordine che ratifica la cancellazione.
Reiscrizione all’Albo
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Se la reiscrizione avviene entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’obbligo ECM sussiste per l’anno in corso.
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Se la reiscrizione avviene dopo il 30 giugno, l’obbligo ECM non sussiste per l’anno in corso.
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La reiscrizione decorre dalla data della delibera dell’Ordine che ratifica la reiscrizione.
Cancellazione e reiscrizione nello stesso anno
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Nel caso in cui la cancellazione e la successiva reiscrizione avvengano nel medesimo anno solare, l’obbligo ECM per quell’anno rimane invariato.
Crediti e debiti formativi
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I crediti ECM maturati e gli eventuali debiti formativi residui non vengono azzerati in caso di cancellazione e/o reiscrizione all’Albo.
Nota informativa
Si ricorda che le date di riferimento per la valutazione dell’obbligo formativo sono esclusivamente quelle delle delibere di ratifica adottate dall’Ordine professionale.
